Cass. Civ., Sez. III, (data ud. 26/09/2000) 26/09/2000, n. 12764

i: L’applicazione della disposizione dell’art. 19, comma 1, della l. n. 990 del 1969 – secondo il quale il risarcimento dei danni da circolazione stradale è posto a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, tra l’altro, quando il veicolo non risulti coperto da assicurazione, ipotesi nella quale la richiesta preventiva di risarcimento di cui all’art. 22 della stessa legge va proposta, pertanto, nei confronti del Fondo e, per esso, dell’impresa designata per la liquidazione dei danni – postula che la circostanza della mancata copertura assicurativa risulti al momento del sinistro. (Nella specie, la S.C., alla stregua di tale principio, ha confermato la decisione della Corte territoriale che, a conferma della sentenza del primo giudice, aveva escluso la necessità della richiesta preventiva nei confronti del Fondo, in quanto la mancanza della copertura assicurativa del veicolo che aveva determinato l’incidente non era stata rilevata dai carabinieri intervenuti sul luogo dello stesso, e che solo nel corso del giudizio, a seguito delle contestazioni mosse dall’assicuratore convenuto, era emerso che il rapporto assicurativo dedotto in giudizio si ricollegava ad una targa in prova, di volta in volta applicabile per coprire occasionalmente di assicurazione vari veicoli, e che nel caso concreto la garanzia assicurativa non era operante per non essere stata esposta detta targa)[1];

ii: In tema di determinazione del reddito da considerare ai fini del risarcimento del danno per invalidità permanente, l’art. 4 del d.l. n. 857 del 1976, convertito in l. n. 39 del 1977 – dopo aver indicato (comma 1) i criteri da adottarsi con riguardo ai casi di lavoro, rispettivamente, autonomo e subordinato – allorchè stabilisce (comma 3) che “in tutti gli altri casi” il reddito da considerare ai suddetti fini non può essere inferiore a tre volte l’ammontare annuo della pensione sociale, ricomprende in tale ultima previsione non solo l’ipotesi in cui l’invalidità permanente ed il conseguente danno futuro siano stati riportati da soggetti che non siano lavoratori autonomi o dipendenti, ma anche quella, più generale, in cui il danno futuro incida su soggetti attualmente privi di reddito, ma potenzialmente idonei a produrlo[2].


[1] Mass. Giur. It., 2000

[2] Mass. Giur. It., 2000