Cass. Civ., Sez. VI-3, Ord., (data ud. 19/05/2015) 19/06/2015, n. 12821

In tema di responsabilità della P.A. per danni da beni demaniali, qualora non sia applicabile la disciplina dell’art. 2051 cod. civ., in quanto sia accertata in concreto l’impossibilità dell’effettiva custodia sul bene demaniale, l’ente pubblico risponde dei danni subiti dall’utente secondo la regola generale dell’art. 2043 cod. civ., sicché in tal caso, ove il danneggiato abbia provato l’anomalia del bene demaniale (come, ad esempio, della strada), che costituisce fatto di per sé idoneo, in linea di principio, a configurare il comportamento colposo della P.A., ricade su quest’ultima l’onere della prova di fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità per l’utente di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la suddetta anomalia. (Rigetta, App. Roma, 21/01/2013)[1].


[1] CED Cassazione, 2015