Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 06/03/2014) 11/06/2014, n. 13233

In materia di infortunistica stradale e sul lavoro – sul generale principio indennitario in materia assicurativa

i: Nell’assicurazione contro gli infortuni non mortali, l’assicurato, in caso di infortunio, non può cumulare l’indennizzo dovuto per effetto di essa con il risarcimento dovuto dal terzo responsabile dell’infortunio[1];

ii: L’assicurazione contro gli infortuni non mortali costituisce un’assicurazione contro i danni ed è soggetta al principio indennitario, in virtù del quale l’indennizzo non può mai eccedere il danno effettivamente patito. Ne consegue che il risarcimento dovuto alla vittima di lesioni personali deve essere diminuito dell’importo percepito a titolo di indennizzo da parte del proprio assicuratore privato contro gli infortuni. (Rigetta, App. Genova, 08/06/2007)[2].


[1] Quotidiano Giuridico, 2014

[2] CED Cassazione, 2014; Danno e Resp., 2014; Corriere Giur., 2015