Cass. Civ., Sez VI-3, Ord., (data ud. 08/02/2018) 29/05/2018, n. 13488

In tema di fauna selvatica, la responsabilità aquiliana per i danni a terzi deve essere imputata all’ente (sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc.) a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, con autonomia decisionale sufficiente a consentire loro di svolgere l’attività in modo da poter amministrare i rischi di danni a terzi che da tali attività derivino[1].


[1] Quotidiano Giuridico, 2018