Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 11/03/2014) 13/06/2014, n. 13537

In materia di infortunistica stradale

i: In tema di danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui, dall’ammontare del risarcimento deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità percepita dal superstite in conseguenza della morte del congiunto, attesa la funzione indennitaria assolta da tale trattamento, che è inteso a sollevare i familiari dallo stato di bisogno derivante dalla scomparsa del congiunto, con conseguente esclusione, nei limiti del relativo valore, di un danno risarcibile. (Cassa e decide nel merito, App. Reggio Calabria, 10/12/2012)[1];

ii: Nella liquidazione del danno da mala gestio dell’assicuratore della r.c.a., occorre distingure due ipotesi: a) se il credito del danneggiato già al momento del sinistro eccedeva il massimale, il danno da mala gestio è pari agli interessi legali sul massimale (ovvero alla rivalutazione dello stesso, se l’inflazione è stata superiore al saggio degli interessi legali, in applicazione dell’art. 1224, comma 2, c.c.); b) se, invece, il credito del danneggiato al momento del sinistro era inferiore al massimale, ed in seguito sia lievitato sino a superare tale soglia, il danno da mala gestio è pari alla rivalutazione del suddetto credito, ed al cumulo con il danno da lucro cessante, liquidato secondo i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite della Cassazione (n. 1712 del 1995) per l’ipotesi di ritardato adempimento delle obbligazioni di valore (SUL DIVERSO TEMA DEL C.D. DANNO DA “MALA GESTIO”)[2];

iii: La paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali, è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente, sicché, in difetto di tale consapevolezza, non è nemmeno concepibile l’esistenza del danno in questione, a nulla rilevando che la morte sia stata effettivamente causata dalle lesioni (SUL DIVERSO TEMA DEL DANNO DA “FINE VITA” – Si veda sezione “danno non patrimoniale da lesione del “bene vita”). (Cassa e decide nel merito, App. Reggio Calabria, 10/12/2012)[3].


[1] CED Cassazione, 2014; Danno e Resp., 2015 nota di CERINI; Sito Il caso.it, 2015

[2] Massima redazionale, 2014

[3] CED Cassazione, 2014; Danno e Resp., 2015; Sito Il caso.it, 2015