Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data ud. 14/02/2018) 31/05/2018, n. 13752

Nel nostro ordinamento esistono molte norme che sollevano l’attore dall’onere di provare la colpa del convenuto, sia in materia di contratti (ad esempio, gli artt. 1218 o 1681 c.c.), sia in materia di fatti illeciti (ad esempio, gli artt. 2048 c.c. e segg.). Non esiste, invece, alcuna norma che sollevi l’attore dall’onere di provare il nesso di causa (rectius, i fatti materiali sui quali fondare il giudizio di causalità) tra l’inadempimento o il fatto illecito, ed il danno che si assume esserne derivato. E poichè il nesso di causa è fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno, la prova di esso grava su chi di quel danno invoca il ristoro”.