“Inversione dell’onere della prova, in primo luogo, non vi fu, spettando a chi assume di essere stato danneggiato da un sanitario l’onere di provare il nesso di causa tra la condotta del sanitario ed il danno. Nel nostro ordinamento infatti esistono molte norme che sollevano l’attore dall’onere di provare la colpa del convenuto, sia in materia di contratti (ad esempio, gli artt. 1218 o 1681 c.c.), sia in materia di fatti illeciti (ad esempio, gli artt. 2048 c.c. e ss.). Non esiste, invece, alcuna norma che sollevi l’attore dall’onere di provare il nesso di causa (rectius, i fatti materiali sui quali fondare il giudizio di causalità) tra l’inadempimento o il fatto illecito, ed il danno che si assume esserne derivato. E poichè il nesso di causa è fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno, la prova di esso grava su chi di quel danno invoca il ristoro”.
Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data ud. 20/02/2018) 31/05/2018, n. 13766
18 Lug, 2023