Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 24/02/2020) 08/07/2020, n. 14258

i: In tema di richiesta di risarcimento danni avanzata dagli stretti congiunti di un paziente con problemi psichici ricoverato presso una struttura sanitaria, qualora essi facciano valere il danno patito “iure proprio” da perdita del rapporto parentale, in particolare nel caso in cui l’iniziativa autolesionistica del malato si risolva in un atto suicidario portato a compimento a causa dell’omessa vigilanza, deve escludersi che l’azione esercitata sia riconducibile alla previsione dell’art. 1218 c.c., poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il ricoverato; ne consegue che l’ambito risarcitorio nel quale la domanda deve essere inquadrata è necessariamente di natura extracontrattuale, atteso che questi ultimi non possono essere nella specie qualificati “terzi protetti dal contratto”, potendo postularsi l’efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l’interesse del quale tali terzi siano portatori risulti anch’esso strettamente connesso a quello regolato già sul piano della programmazione negoziale. (Rigetta, CORTE D’APPELLO MILANO, 30/05/2017)[1];

ii: In caso di suicidio del paziente, avvenuto mentre questi era ricoverato in una struttura ospedaliera, la domanda risarcitoria degli stretti congiunti per la menomazione del rapporto parentale ha natura extracontrattuale, senza che sia possibile richiamare la figura dei “terzi protetti dal contratto” posto che non è dato riscontrare gli indici normativi o di carattere costituzionale valevoli nel sottosistema dei danni da nascita indesiderata (nella specie, gli attori lamentavano che il paziente, con una lunga storia clinica di ricoveri anche in regime di Tso, era stato ricoverato per problematiche respiratorie nel reparto di medicina, senza che: a) fossero adottate debite precauzioni, e b) fosse loro permesso di prestare assistenza per la notte, nel corso della quale il congiunto si era lanciato da una finestra)[2].


[1] CED Cassazione, 2020; Nuova Giur. Civ., 2021 nota di CORSO; Corriere Giur., 2021 nota di LA BATTAGLIA; Studium juris, 2021

[2] Foro It., 2020