Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data ud. 16/05/2019) 27/05/2019, n. 14358

In materia di infortunistica stradale – principio indennitario/compensatio

i: L’assicurazione contro gli infortuni non mortali costituisce un’assicurazione contro i danni ed è soggetta al principio indennitario, in virtù del quale l’indennizzo non può mai eccedere il danno effettivamente patito, sicché il risarcimento dovuto alla vittima di lesioni personali deve essere diminuito dell’importo percepito a titolo di indennizzo da parte del proprio assicuratore privato contro gli infortuni[1]; e

ii: Chi ha riportato lesioni in conseguenza di un sinistro stradale, in relazione al quale abbia ottenuto un indennizzo basato su una polizza di assicurazione privata contro gli infortuni in cui sia prevista la rinuncia alla surroga nei confronti del responsabile civile, ha diritto a ricevere dall’impresa assicuratrice incaricata della gestione del sinistro soltanto l’eventuale differenza tra l’ammontare che gli spetterebbe a titolo risarcitorio e quanto già percepito in forza della polizza infortuni[2].


[1] Quotidiano Giuridico, 2019

[2] Foro It., 2019