In materia di infortunistica stradale – principio indennitario/compensatio
Nell’assicurazione contro i danni, il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall’ammontare del danno risarcibile l’importo dell’indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto, in quanto detta indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall’assicurato in conseguenza del verificarsi dell’evento dannoso ed essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito[1].
[1] Il Sole 24 Ore, Guida al Diritto, 2019, n. 42 ; Il Sole 24 Ore, Guida al Diritto, 2019, 42, pg. 67, annotata da Mario Piselli.