Nei contratti di assicurazione contro i danni non è consentito alle parti elevare al rango di sinistri fatti diversi da quelli previsti dall’art. 1882 c.c. ovvero, nella assicurazione della responsabilità civile, dall’art. 1917, comma 1, c.c. Inoltre, nell’assicurazione della responsabilità civile deve ritenersi sempre e comunque immeritevole di tutela, ai sensi dell’art. 1322 c.c., la clausola la quale stabilisca che la spettanza, la misura e i limiti dell’indennizzo siano stabiliti non già in base alle condizioni contrattuali vigenti al momento in cui l’assicurato ha causato il danno, ma in base alle condizioni contrattuali vigenti al momento in cui il terzo danneggiato ha chiesto all’assicurato di essere risarcito. (In ragione dei principi espressi, la Corte ha rimesso il ricorso al Primo Presidente affinché valuti l’assegnazione alle Sezioni Unite per stabilirne la correttezza o meno)[1].
[1] Corriere Giur., 2018; Nuova Giur. Civ., 2018