i: Colui che, dotato di patente di guida, affida una vettura in propria disponibilità a un soggetto dotato solo del c.d. foglio rosa e su tale vettura sale, non assume un ruolo diverso da quello di trasportato e l’affidamento della vettura di per sé non lo grava di cooperazione colposa nel caso in cui successivamente si verifichi un sinistro stradale per l’imperita condotta del guidatore affidatario[1];
ii: In tema di sinistri stradali la cooperazione del trasportato allo scaturire dell’evento dannoso derivante dalla condotta colposa del conducente l’autovettura comporta esclusivamente una proporzionale riduzione dell’entità del risarcimento. La cooperazione colposa con la causazione del sinistro non può essere identificata preventivamente, con l’atto del salire su un’auto condotta da una persona che il trasportato sa non essere in grado di fornire una guida adeguata, occorrendo, invece, un’attività del trasportato, una volta che il trasporto sia cominciato e, quindi, divenuto un atto reale ed attuale, idonea ad esplicare diretta incidenza causale sul concreto susseguente evento dannoso. Inoltre, l’accettazione che la guida del veicolo sia effettuata da un soggetto a ciò non idoneo non può intendersi come valida rinuncia ad ogni risarcimento dei danni che potranno essere da tale guida generati, trattandosi di lesioni di diritti indisponibili[2];
iii: L’eventuale cooperazione colposa del creditore al fatto illecito non spezza il nesso eziologico rispetto al danno da lui subito: pertanto, la cooperazione del trasportato allo scaturire dell’evento dannoso dalla condotta colposa del conducente della vettura comporta esclusivamente una proporzionale riduzione dell’entità del risarcimento[3].
[1] Quotidiano Giuridico, 2016
[2] Massima redazionale, 2016
[3] Danno e Resp., 2016