Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data ud. 05/12/2016) 22/06/2017, n. 15534

Disastro aereo

i: Con riferimento alla specifica materia della cumulabilità tra l’indennizzo dovuto dall’assicuratore contro i danni, e il risarcimento dovuto all’assicurato dal responsabile del danno, la giurisprudenza ha escluso tale cumulabilità, nelle seguenti ipotesi, in cui si è stabilito che: (a) nel caso di danni alla persona derivati da sinistri stradali, l’assicuratore del responsabile non è tenuto a risarcire le spese mediche già indennizzate dall’assicuratore privato della vittima; (b) in tema di assicurazione contro il furto, l’assicurato, anche in assenza di patti espressi, è tenuto a restituire l’indennizzo, se dopo il pagamento di esso recupera in tutto od in parte i beni sottrattigli, (c) nell’assicurazione contro l’incendio, il proprietario dell’immobile che sia stato indennizzato dal proprio assicuratore può pretendere dal locatore responsabile del danno solo l’eventuale differenza tra la reale entità del pregiudizio e l’indennizzo già ottenuto dall’assicuratore.[1];

ii: Va rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale investitura delle Sezioni unite, il seguente quesito: se nella liquidazione del danno debba tenersi conto del vantaggio che la vittima abbia comunque ottenuto in conseguenza del fatto illecito, ad esempio percependo emolumento versatigli da assicuratori privati (come nella specie), da assicuratori sociali, ovvero anche da terzi, ma comunque in virtù di atti indipendenti dalla volontà del danneggiante[2].


[1] Massima redazionale, 2017

[2] Giur. It., 2018