In materia di infortunistica stradale
Il Collegio ritiene necessario rimettere il ricorso al Primo Presidente, perché valuti l’assegnazione di esso alle Sezioni unite, alle quali sottoporre le seguenti questioni di diritto: (A) se, in tema di risarcimento del danno, ai fini della liquidazione dei danni civili il giudice deve limitarsi a sottrarre dalla consistenza del patrimonio della vittima anteriore al sinistro quella del suo patrimonio residuato al sinistro stesso, senza far ricorso prima alla liquidazione e poi alla c.d. compensatio lucri cum damno, istituto o principio non individuabile nell’ordinamento giuridico; e, di conseguenza, quando l’evento causato dall’illecito costituisce il presupposto per l’attribuzione alla vittima, da parte di soggetti pubblici o privati, di benefici economici il cui risultato diretto o mediato sia attenuare il pregiudizio causato dall’illecito, di questi il giudice debba tenere conto nella stima del danno, escludendone l’esistenza per la parte ristorata dall’intervento del terzo; (B) se il risarcimento del danno patrimoniale subito dal coniuge di persona deceduta, e consistito nella perdita dell’aiuto economico offertole dal defunto, va liquidato detraendo dal credito risarcitorio il valore capitalizzato della pensione di reversibilità attribuita al superstite dall’ente previdenziale[1].
[1] Giur. It., 2018