Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data ud. 12/01/2017) 22/06/2017, n. 15537

In materia di responsabilità medica

Il Collegio ritiene necessario rimettere il ricorso al Primo Presidente, perché valuti l’assegnazione di esso alle Sezioni unite, alle quali sottoporre le seguenti questioni di diritto: (A) se, in tema di risarcimento del danno, ai fini della liquidazione dei danni civili il giudice deve limitarsi a sottrarre dalla consistenza del patrimonio della vittima anteriore al sinistro quella del suo patrimonio residuato al sinistro stesso, senza far ricorso prima alla liquidazione e poi alla c.d. compensatio lucri cum damno, istituto o principio non individuabile nell’ordinamento giuridico; e, di conseguenza, quando l’evento causato dall’illecito costituisce il presupposto per l’attribuzione alla vittima, da parte di soggetti pubblici o privati, di benefici economici il cui risultato diretto o mediato sia attenuare il pregiudizio causato dall’illecito, di questi il giudice debba tenere conto nella stima del danno, escludendone l’esistenza per la parte ristorata dall’intervento del terzo; (B) se il risarcimento del danno patrimoniale patito dalla vittima di lesioni personali, e consistente nelle spese da sostenere per l’assistenza personale ed infermieristica, vada liquidato detraendo dal credito risarcitorio il valore capitalizzato della indennità di accompagnamento di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, art. 1, oppure di cui alla L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 5, 1° comma[1].


[1] Giur. It., 2018