i: Non è fondata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2051 cod. civ. – in quanto non applicabile anche alla P.A. per i beni demaniali soggetti ad uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini – dell’art. 2043 cod. civ. – in quanto prevede che l’inerzia colposa della P.A., atta a creare e a non rimuovere situazioni di pericolo, sia causa di responsabilità della stessa solo in presenza di una situazione di “insidia” stradale – e dell’art. 1227, comma 1, cod. civ., in quanto esclude, ove sia presente detta “insidia”, un accertamento del concorso di colpa del danneggiato – sia perché, relativamente all’art. 2051 cod. civ. – ai sensi del quale il proprietario delle cose che abbiano cagionato danno a terzi è responsabile solo in quanto ne sia custode e dunque sia stato oggettivamente in grado di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sulle cose stesse – l’interpretazione, secondo cui alla P.A. non è applicabile tale disposizione, allorché sul bene di sua proprietà non sia possibile, per la notevole estensione di esso e le modalità di uso, diretto e generale, da parte dei terzi, un continuo ed efficace controllo, idoneo ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo per gli utenti, rimane indubbiamente nell’ambito del sistema codicistico della responsabilità extracontrattuale, venendosi solo a precisare, in conformità alla evidente “ratio” dello stesso art. 2051 cod. civ., i limiti di operatività di uno dei particolari criteri di imputazione previsti dal codice civile in luogo di quello generale posto dall’art. 2043 cod. civ.; sia perché, relativamente all’art. 2043 cod. civ., nell’ambito di questa disposizione – interpretata nel senso che colui, il quale intenda far valere la responsabilità contrattuale della P.A. deve, una volta esclusa, nei limiti chiariti, l’applicabilità dell’art. 2051 cod. civ., dimostrare che l’evento dannoso sia eziologicamente ricollegabile ad una “insidia” (o trabocchetto), cioè ad una situazione di fatto che rappresenti pericolo occulto per l’utente del bene demaniale, e segnatamente della strada aperta al pubblico – la nozione di “insidia stradale” viene a configurarsi come una sorta di figura sintomatica di colpa, elaborata dall’esperienza giurisprudenziale mediante ben sperimentate tecniche di giudizio, in base ad una valutazione di normalità, col preciso fine di meglio distribuire fra le parti l’onere probatorio, secondo un criterio di “semplificazione analitica” della fattispecie generatrice della responsabilità in esame; sia perché, relativamente all’art. 1227, comma 1, cod. civ. una volta acclarata la responsabilità della P.A., l’inapplicabilità di tale disposizione dipende da evidenti ragioni di incompatibilità logica fra un possibile concorso di colpa del danneggiato e la stessa nozione di “insidia”, essendo questa contraddistinta dai caratteri dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità del pericolo; sia, infine, perché l’utilizzazione giurisprudenziale della suddescritta figura sintomatica di colpa non è estranea neanche alla responsabilità extracontrattuale dei privati, convenuti per il risarcimento dei danni conseguenti a difetto di manutenzione dei loro immobili, e tale difetto, al di fuori di specifici obblighi di legge o contrattuali (e salvo quanto precisato con riguardo all’art. 2051 cod. civ.), rileva unicamente sotto specie di violazione del principio del “neminem laedere” allo stesso modo per la P.A. e per i privati, eventuali diversità di giudizio dovendosi ricollegare soltanto alle peculiarità del bene, influenti sulla relativa manutenzione[1];
ii: Nel quadro della clausola generale di cui all’art. 2043 c.c., che impone indagini in concreto del giudice sulle situazioni di tempo e luogo, sul dovere della p.a. di manutenere le strade e sul principio di autoresponsabilità dei privati, la c.d. insidia stradale si configura come una figura sintomatica di colpa elaborata dalla giurisprudenza col fine di meglio distribuire tra le parti l’onere probatorio secondo un criterio di “semplificazione analitica” delle fattispecie, tra l’altro preclusivo, per incompatibilità logica, del concorso del creditore previsto dall’art. 1227 comma 1 stesso c.c.; pertanto, è infondata, con riferimento agli art. 3, 24 e 97 cost., la q.l.c. degli art. 2043, 2051 e 1227 comma 1 c.c., sollevata sull’erroneo presupposto che la nozione di insidia limiterebbe i diritti di difesa, incoraggiando l’inerzia amministrativa e precludendo l’accertamento del concorso del danneggiato[2];
iii: L’art. 2051 c.c., a norma del quale il proprietario di cose che abbiano cagionato danni a terzi è responsabile solo in quanto ne sia custode, non si applica alla p.a. nel caso in cui sul bene di sua proprietà, indipendentemente dal carattere demaniale, non sia possibile – per la notevole estensione e per le modalità di uso, diretto e generale, da parte di terzi, sulla scorta di indagini concrete del giudice – un continuo ed efficace controllo idoneo ad impedire l’insorgere di cause di pericolo per gli utenti[3];
iv: Chi intenda far valere la responsabilità extracontrattuale della p.a. – una volta esclusa in concreto la responsabilità a titolo di custodia di cui all’art. 2051 c.c. – deve dimostrare che l’evento dannoso sia causalmente ricollegabile ad un’insidia (o trabocchetto), nascente da situazioni di fatto creatrici di un pericolo occulto per l’utente del bene demaniale, segnatamente della strada aperta al pubblico[4];
v: E’ infondata, con riferimento agli art. 3, 24 e 97 cost., la q.l.c. degli art. 2043, 2051 e 1227 c.c., interpretati nel senso che nei confronti della p.a. è invocabile la presunzione di cui all’art. 2051 c.c., quando il danno sia stato causato dalle cattive condizioni di manutenzione della strada pubblica[5].
[1] CED Cassazione, 1999
[2] Cons. Stato, 1999; Giur. Costit., 1999; Giust. Civ., 1999; Riv. giur. Polizia, 1999; Finanza Loc., 1999; Comuni d’Italia, 1999
[3] Cons. Stato, 1999; Giur. Costit., 1999; Giust. Civ., 1999; Riv. giur. Polizia, 1999; Comuni d’Italia, 1999
[4] Cons. Stato, 1999; Giur. Costit., 1999; Giust. Civ., 1999; Riv. giur. Polizia, 1999; Comuni d’Italia, 1999
[5] Foro Amm., 1999