In tema di violazione delle norme sulla circolazione stradale, la valutazione della velocità tenuta dal conducente va compiuta con riferimento alle condizioni dei luoghi, alla tipologia della strada o tratto di strada (nella specie, curvilineo) percorso, alle condizioni del traffico, alle circostanze dell’incidente, alle conseguenze dannose dello stesso sui veicoli, senza che assuma decisivo rilievo l’eventuale osservanza dei limiti imposti, in via generale, dal codice della strada (principio affermato con riferimento ad un incidente automobilistico in relazione al quale il consulente tecnico aveva ritenuto adeguata, al fine di evitare il sinistro, una velocità di 30 km/h, a fronte di quella, pari a circa 40 km/h, in realtà tenuta dal conducente)[1].
[1] Mass. Giur. It., 1999; CED Cassazione, 1999