In tema di c.d. danni punitivi
Nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subìto la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicché non è ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto, di origine statunitense, dei risarcimenti punitivi. Il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga una pronuncia di tal genere deve, però, corrispondere alla condizione che essa sia stata resa nell’ordinamento straniero su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i suoi limiti quantitativi, dovendosi avere riguardo, in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell’atto straniero ed alla loro compatibilità con l’ordine pubblico. (Principio di diritto enunciato dalle S.U. ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c. in relazione all’inammissibilità del motivo di ricorso involgente la relativa questione di particolare importanza, ancorché all’esito di una pronuncia di complessivo rigetto del ricorso). (Rigetta, CORTE D’APPELLO VENEZIA, 03/01/2014)[1].
[1] CED Cassazione, 2017