i: “…a) che, ai sensi dell’art. 2051 c.c. e in riferimento alla responsabilità della P.A. per custodia del demanio stradale, il caso fortuito, “idoneo ad interrompere il nesso causale fra il modo di essere della cosa e il danno”, era da ravvisare anche nel “fattore di pericolo imprevedibile e inevitabile, creato occasionalmente da terzi, che abbia esplicato le sue potenzialità dannose prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode”; b) che, nella specie, la macchia oleosa determinativa del sinistro “non era stata riscontrata nel corso del turno di servizio (tra le 7,30 e le 13,30) effettuato dal dipendente A.N.A.S.” incaricato, ciò implicando, in rapporto al sinistro verificatosi verso le ore (OMISSIS) “(a distanza di poche ore)”, la ravvisabilità del caso fortuito, non potendo “ascriversi l’incidente ad inefficace organizzazione dell’attività di sorveglianza e manutenzione”, avendo l’ente preposto eseguito la manutenzione della strada “durante la mattinata” e non essendo comportamento esigibile quello della presenza di incaricato dell’Anas “sul posto in pianta stabile”, là dove “neppure era stato dimostrato quanto tempo prima… rispetto al sinistro… si era registrata l’anomalia, che poteva risalire anche a qualche minuto prima”; c) che le medesime considerazione escludevano la responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c., “che postula sempre la dimostrazione della condotta colposa della amministrazione proprietaria e del relativo nesso di causalità…“;
ii: L’imprevedibilità, idonea ad esonerare il custode dalla responsabilità, deve essere oggettiva, dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata, senza alcun rilievo dell’assenza o meno di colpa del custode[1].
[1] Quotidiano Giuridico, 2018; Corriere Giur., 2018