Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 03/04/2018) 13/07/2018, n. 18549

Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica è onere del paziente danneggiato dimostrare con qualsiasi mezzo di prova l’esistenza del nesso di causa, secondo il criterio del “più probabile che non”, tra la condotta del medico e il pregiudizio di cui si chiede il ristoro, con la conseguenza che, ove al termine dell’istruttoria il suddetto nesso non risulti provato, la domanda va rigettata[1].


[1] Foro It., 2018