Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data ud. 17/02/2017) 28/07/2017, n. 18753

i: In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata ma si estende anche agli elementi, accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale, sicché, ove si lamenti un danno, conseguente alla precipitazione di un veicolo in un burrone fiancheggiante una curva, derivante dalla loro assenza o inadeguatezza, la circostanza che, alla causazione dello stesso, abbia contribuito la condotta colposa dell’utente della strada non è idonea ad integrare il caso fortuito, occorrendo accertare giudizialmente la resistenza che la presenza di un’adeguata barriera avrebbe potuto opporre all’urto da parte del mezzo[1];

ii: In tema di responsabilità civile, qualora l’evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell’art. 41, c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l’evento, essendo quest’ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l’esclusiva efficienza causale di una di esse. In particolare, in riferimento al caso in cui una delle cause consista in una omissione, la positiva valutazione sull’esistenza del nesso causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l’azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l’evento dannoso ovvero a ridurne le conseguenze, non potendo esserne esclusa l’efficienza soltanto perché sia incerto il suo grado di incidenza causale. (Nella specie, concernente il risarcimento dei danni derivati da un incidente stradale concretizzatosi nell’uscita di un autoveicolo dalla carreggiata e nel successivo ribaltamento del veicolo medesimo in una buca presente sulla banchina, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata – che aveva escluso la responsabilità dell’Ente custode della strada, sul presupposto che il conducente avesse mancato di tenere una velocità adeguata – affermando che il giudice del merito avrebbe dovuto valutare se, nonostante la velocità, l’auto si sarebbe comunque fermata sulla banchina, senza cadere nella buca, qualora quest’ultima fosse stata adeguatamente protetta dall’Ente preposto alla manutenzione). (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO ANCONA, 13/12/2013)[2].


[1] Massima redazionale, 2017

[2] CED Cassazione, 2017