La responsabilità extracontrattuale per danni provocati alla circolazione stradale da animali selvatici va imputata all’ente cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che derivino dalla legge, sia che trovino fonte in una delega o concessione di altro ente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato con rinvio la decisione con cui il giudice di merito aveva ravvisato la corresponsabilità della Regione siciliana – sebbene la stessa avesse delegato legislativamente alle Province regionali i poteri di amministrazione del territorio e gestione della fauna – in ragione di non meglio precisati “compiti di coordinamento” ad essa spettanti, senza verificare se l’adozione di misure di contenimento, idonee a scongiurare l’evento dannoso, potesse compiersi dalla Regione attraverso l’esercizio di poteri di controllo e sostitutivi). (Cassa con rinvio, App. Torino, 13/02/2008)[1].
[1] CED Cassazione, 2014