Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 12/10/2004) 06/12/2004, n. 22883

In materia di infortunistica stradale – Principi generali – Surroga – Indennità e Risarcimento

i: Con riferimento alle assicurazioni sociali, il trasferimento dei diritti dell’assicurato all’assicuratore, di cui all’art. 1916 primo comma, cod. civ., non opera automaticamente, ma è subordinato ad una manifestazione di volontà di quest’ultimo diretta al terzo responsabile. Tuttavia, con riferimento alle assicurazioni sociali, stante la certezza e l’automatismo delle prestazioni previdenziali, è sufficiente la comunicazione al terzo responsabile dell’ammissione del danneggiato all’assistenza prevista dalla legge, accompagnata dalla manifestazione della volontà dell’Istituto di esercitare la surroga. Né rileva che, escludendosi l’automaticità della surroga, il danneggiato si giovi dell’eventuale rinunzia dell’assicuratore, atteso che risulterebbe ingiusto il vantaggio che da detta rinunzia trarrebbe il danneggiante ove fosse fatta operare automaticamente, sia perché il cumulo tra indennità assicurativa e risarcimento corrisponde a un diverso titolo delle due prestazioni, sia perché il riconoscimento del diritto di surroga all’assicuratore che ha pagato l’indennità risponde a una scelta di politica legislativa, volta a consentire la riduzione dei premi pagati per la prestazione assicurativa[1];

ii: In tema di assicurazione contro i danni, il trasferimento dei diritti dall’assicurato all’assicuratore, di cui all’art. 1916, primo comma, cod. civ., non opera automaticamente, ma è subordinato ad una manifestazione di volontà di quest’ultimo diretta al terzo responsabile. Ne consegue che solo da quel momento l’assicurato non è più legittimato a pretendere dal terzo responsabile il risarcimento per essersi la legittimazione trasferita all’assicuratore e che, per contro, qualora non risulti che l’assicuratore si sia avvalso di tale facoltà, il danneggiato assicurato può agire per il risarcimento integrale verso il responsabile, senza che quest’ultimo possa opporgli l’avvenuta riscossione dell’indennità assicurativa[2].


[1] Mass. Giur. It., 2004; CED Cassazione, 2004

[2] Mass. Giur. It., 2004; CED Cassazione, 2004