Cass. Civ., Sent., (data ud. 30/06/2003) 11/07/2003, n. 233

In materia di infortunistica stradale

i: Nell’astratta previsione della norma di cui all’art. 2059 c.c. deve ricomprendersi ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell’interesse, costituzionalmente garantito, all’integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); sia infine il danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona[1];

ii: È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2059 c.c., nella misura in cui non consente di risarcire il danno morale in favore dei familiari di persone decedute, quando la colpa del danneggiante sia ritenuta sussistente per presunzione di legge (nella specie: art. 2054 c.c.), in riferimento all’art. 3 Cost., alla luce della più recente interpretazione di tale norma nel diritto vivente, che ha superato tale limite[2];

iii: E’ infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2059 c.c., in quanto la norma codicistica va interpretata nel senso che il danno non patrimoniale, ove riferito all’astratta fattispecie di reato, è risarcibile anche nell’ipotesi in cui, in sede civile la colpa dell’autore del fatto risulti da una presunzione di legge, in riferimento all’art. 3 Cost. (sulla base di questo principio è stata dichiarata inammissibile l’ulteriore questione di legittimità costituzionale dell’art. 2059 c.c., in quanto limiterebbe la risarcibilità del danno non patrimoniale ai soli casi stabiliti dalla legge, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.)[3];

iv: Poiché – alla luce dell’evoluitone legislativa e giurisprudenziale – la funzione dell’art. 2059 c.c. non appare più quella sanzionatona, il riferimento al reato di cui all’art. 185 c.p. non postula la ricorrenza di una concreta fattispecie di reato, ma solo di una fattispecie corrispondente nella sua oggettività all’astratta previsione di una figura di reato; ne consegue che danno non patrimoniale potrà essere risarcito anche nelle ipotesi in cui, in sede civile, la responsabilità sia ritenuta per effetto di una presunzione di legge[4];

v: È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2059 c.c. sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. per irragionevole contrasto con il principio di parità delle giurisdizioni, civile e penale, netta parte in cui escluderebbe la risarcibilità del danno non patrimoniale allorché la responsabilità dell’autore del fatto, corrispondente a una fattispecie astratta di reato, venga affermata in base a una presunzione di legge. Infatti l’art. 2059 c.c. deve essere interpretato nel senso che il danno non patrimoniale sia risarcibile anche quando la colpa dell’autore del fatto risulti da una presunzione di legge[5];

vi: È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2059 c.c., sollevata con riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui escluderebbe la risarcibilità del danno non patrimoniale, allorché la responsabilità dell’autore del fatto, corrispondente ad una fattispecie di reato, venga affermata in base ad una presunzione di legge come, ad esempio, nei casi di cui agli artt. 2051 e 2054 c.c.: l’art. 2059 c.c. deve infatti essere interpretato nel senso che il danno non patrimoniale, in quanto riferito all’astratta fattispecie di reato, è risarcibile anche nell’ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell’autore del fatto risulti da una presunzione di legge[6];

vii: Può dirsi oramai superata la tradizionale affermazione secondo la quale il danno non patrimoniale riguardato dall’art. 2059 c.c. si identificherebbe con il cosiddetto danno morale soggettivo, dovendosi adottare un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., tesa a ricomprendere nell’astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: e dunque sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell’interesse, costituzionalmente garantito, all’integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost).; sia infine il danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona[7].


[1] Giur. It., 2004; Ragiusan, 2005

[2] Danno e Resp., 2003

[3] Foro It., 2003

[4] Giur. It., 2003

[5] Riv. Critica Dir. Lav., 2003

[6] Giur. It., 2004

[7] Mass. Giur. Lav., 2004