Cass. Cost., Sent., (data ud. 23/09/2014) 16/10/2014, n. 235

In materia di infortunistica stradale

i: Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 139 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 32, 76 e 117, primo comma, Cost., nonché 2, 3, 6 e 8 della CEDU, 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione medesima, 6 del Trattato UE, 1 e 3, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali UE, in quanto introduce un meccanismo tabellare di risarcimento del danno biologico (permanente o temporaneo) da lesioni di lieve entità derivanti da sinistro stradale, ancorato a livelli pecuniari ex ante riconosciuti come equi. Il Governo – chiamato a definire il riassetto normativo e a realizzare la codificazione della legislazione regolante la materia, confermando, se del caso, le norme previgenti – si è mosso lungo il binario di scelte rientranti nella fisiologica attività di riempimento che lega i due livelli normativi, della legge di delega e del decreto delegato, dettando una disposizione (quella censurata) avente lo stesso tenore dell’art. 5, comma 4, della legge n. 57 del 2001. Quanto alla paventata limitazione del diritto risarcitorio, essa attiene alla garanzia dell’oggetto di tale diritto, e non all’aspetto dell’azionabilità in giudizio la quale non è in alcun modo pregiudicata dalla norma de qua. La prospettata disparità di trattamento in presenza di identiche lievi lesioni è poi smentita dalla constatazione che, nel sistema, la tutela risarcitoria dei danneggiati da sinistro stradale è più incisiva e sicura rispetto a quella dei danneggiati da eventi diversi, poiché solo i primi, e non anche gli altri, possono avvalersi della copertura assicurativa, ex lege obbligatoria, del danneggiante – o, in alternativa, direttamente di quella del proprio assicuratore – che si risolve in garanzia dell’ an stesso del risarcimento. Inoltre, la legge non trascura la diversa incidenza che identiche lesioni possano avere nei confronti dei singoli soggetti, consentendo al giudice di aumentare fino ad un quinto l’importo liquidabile, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato. L’asserita esclusione della liquidabilità del danno morale si fonda su una premessa interpretativa erronea, posto che esso, secondo la giurisprudenza di legittimità, rientra nell’area del danno biologico e, ricorrendone in concreto i presupposti, può essere giudizialmente riconosciuto. Infine, è ragionevole il bilanciamento operato dal legislatore tra i contrapposti valori coinvolti nel vigente sistema di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata, nel quale le assicurazioni, concorrendo ex lege al Fondo di garanzia per le vittime della strada, perseguono anche fini solidaristici e l’interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi. Infatti, l’introdotto meccanismo standard di quantificazione del danno, attinente al solo specifico e limitato settore delle lesioni di lieve entità e coerentemente riferito alle conseguenze pregiudizievoli registrate dalla scienza medica, lascia spazio al giudice per personalizzare l’importo risarcitorio risultante dall’applicazione delle tabelle. – Per la manifesta inammissibilità di identica questione, dovuta a carenze descrittive nell’atto di promovimento, v. la citata ordinanza n. 157/2011. – Sull’inammissibilità di questioni per omessa verifica della possibilità di esperire un’interpretazione costituzionalmente adeguata della normativa impugnata, v., da ultimo, le citate ordinanze nn. 322/2013, 242/2013 e 198/2013, nonché la sentenza n. 110/2013. – Nel senso che non si configura un’ipotesi di illegittimità costituzionale per lesione del diritto inviolabile all’integrità della persona, ove la disciplina in contestazione sia volta a comporre le esigenze del danneggiato con altro valore di rilievo costituzionale, v. la citata sentenza n. 132/1985. – Per l’affermazione che la Corte costituzionale, a differenza della Corte EDU, “opera una valutazione sistemica e non isolata dei valori coinvolti dalle nome di volta in volta scrutinate”, v. la citata sentenza n. 264/2012[1];

ii: Non è costituzionalmente illegittimo il meccanismo tabellare di risarcimento del danno biologico ex art. 139 cod. ass., che limita risarcimento del danno alla persona in materia di microlesioni da sinistro stradale. Nel sistema vigente di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata, l’interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi[2];

iii: Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 139 del codice delle assicurazioni private, nella parte in cui stabilisce limiti e modalità del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità (cd. micropermanenti), nell’osservanza dei principi e criteri direttivi della legge-delega e realizzando un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali in gioco; la norma non impedisce, inoltre, di liquidare il danno morale, poiché, qualora ne ricorrano in concreto i presupposti, il giudice può incrementare l’ammontare del danno biologico, secondo la previsione, e nei limiti di cui al comma 3 della stessa[3];

iv: L’art. 139 cod. ass. consente il risarcimento anche del danno morale, inteso come sofferenza personale e componente del danno biologico. Se in concreto ne ricorrono i presupposti, il giudice può liquidare il danno morale incrementando l’ammontare del danno biologico secondo la previsione, e nei limiti, di cui alla disposizione dell’art. 139, comma 3, cod. ass[4];

v: Non è fondata, con riferimento agli artt. 2, 3, 24, 32 e 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 139 cod. ass., sia nella parte in cui tale norma fissa la misura del risarcimento del danno biologico derivante da sinistri stradali, sia nella parte in cui prevede che la liquidazione di tale danno possa essere aumentata solo del 20% per tenere conto delle circostanze del caso concreto, sia nella parte in cui non prevede una separata ed autonoma liquidazione del danno c.d. morale;

vi: E’ pur vero che l’art. 139 cod. ass. fa testualmente riferimento al “danno biologico” e non fa menzione anche del “danno morale”. Ma, con la sentenza n. 26972 del 2008, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno ben chiarito (nel quadro, per altro, proprio della definizione del danno biologico recata dal comma 2 del medesimo art. 139 cod. ass.) come il cosiddetto “danno morale” − e cioè la sofferenza personale suscettibile di costituire ulteriore posta risarcibile (comunque unitariamente) del danno non patrimoniale, nell’ipotesi in cui l’illecito configuri reato − «rientra nell’area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente». La norma denunciata non è, quindi, chiusa alla risarcibilità anche del danno morale: ricorrendo in concreto i presupposti del quale, il giudice può avvalersi della possibilità di incremento dell’ammontare del danno biologico, secondo la previsione, e nei limiti, di cui alla disposizione del citato comma 3[5].


[1] Sito uff. Corte cost., 2014

[2] Danno e Resp., 2014

[3] Quotidiano Giuridico, 2014

[4] Danno e Resp., 2014 nota di FRIGERIO

[5] Sito Il caso.it, 2015