Cass. Civ., Sez. I, Sent., (data ud. 06/12/2012) 20/12/2012, n. 23707

i: La preventiva designazione dell’amministratore di sostegno costituisce esplicazione del principio dell’autodeterminazione della persona in cui, a sua volta, si esplica e si realizza il rispetto della dignità umana, in quanto mira a valorizzare, come recita testualmente l’art. 408 c.c., in previsione della propria eventuale futura incapacità, il rapporto di fiducia interno al designante ed alla persona scelta che sarà tenuta ad esprimerne le intenzioni, se risultano esternate ad integrazione dell’atto, circa gli interventi di natura patrimoniale e personale che si rendessero necessari all’avverarsi di quella condizione. In tal caso sul designato, non quale fiduciario perché non esclusivamente incaricato di esternare la volontà del designante, non quale rappresentante legale al pari del tutore, né infine quale mero sostituto del beneficiario, graverà il compito di agire non solo nell’interesse di quest’ultimo, esercitando la funzione di protezione e garanzia tipica della sua investitura, ma con esso, per attuarne il proposito dichiarato[1];

ii: Il testamento biologico mira a tutelare l’autonomia e la libertà individuale del paziente, diritti garantiti non solo a livello nazionale ma anche comunitario[2];

iii: Non è ammissibile la domanda presentata al giudice ordinario da parte del soggetto mentalmente lucido, pienamente capace di intendere e di volere all’epoca della proposizione dell’istanza, che, al fine di dare attuazione proprio alle direttive anticipate di trattamento sanitario, pretenda già a monte la nomina dell’amministratore di sostegno prima ancora se si verifichi l’imprevedibile evento di perdita di capacità d’agire. Il codice civile stabilisce infatti che l’amministratore di sostegno è nominato dal giudice, per mezzo di apposito decreto, entro sessanta giorni dalla data di presentazione di relativa richiesta. Questa istanza potrà tuttavia essere presentata soltanto nel momento in cui l’evento inabilitante dovesse effettivamente verificarsi, non prima. Tale previsione può essere derogata solo in casi eccezionali di confermata gravità, ipotesi non integrata nel caso di specie[3];

iv: L’atto di designazione previsto dall’art. 408, comma 1, cod. civ. può contenere, oltre la designazione, anche le direttive anticipate di trattamento. Tale atto orienta l’intervento del medico e impone al giudice di attribuire all’amministratore di sostegno poteri funzionali ad attuare le direttive, purché queste siano ancora attuali. Ciò nonostante, la persona nella piena capacità psico-fisica non è legittimata a proporre il ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno, occorrendo, ai sensi dell’art. 404 cod. civ., l’attualità dello stato di incapacità[4].


[1] Massima redazionale, 2012

[2] Notariato, 2013

[3] Notariato, 2013

[4] Nuova Giur. Civ., 2013