Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 17/06/2008) 18/09/2008, n. 23851

Uso della cintura di sicurezza

Poiché il personale addetto al trasporto in ambulanza esercita un servizio non di mero trasporto, ma di assistenza sanitaria, ed ha quindi l’obbligo di provvedere a che il trasporto si compia preservando le condizioni di salute del trasportato, esso è responsabile della messa in circolazione del veicolo in condizioni di sicurezza, in base al titolo contrattuale che ha ad oggetto il trasporto sanitario e non in base al precetto generale previsto in materia di responsabilità civile extracontrattuale; conseguentemente, il responsabile dell’autoambulanza è obbligato ad imporre l’adozione delle misure di sicurezza al trasportato, il quale è pur sempre tenuto ad un dovere di cooperazione con il personale sanitario, in mancanza del quale è ipotizzabile il suo concorso di colpa. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva attribuito interamente al danneggiato il 50 per cento di colpa derivante dal mancato uso delle cinture di sicurezza concordato con il conducente, responsabile della condotta di guida che aveva cagionato il sinistro)[1].


[1] Mass. Giur. It., 2008; CED Cassazione, 2008