Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 26/09/2014) 13/11/2014, n. 24204

i: La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall’art. 2054, primo comma cod. civ., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e dunque non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l’indagine sull’imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fine del concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto esente da censura la decisione con cui il giudice di merito aveva accertato che il pedone investito aveva dato inizio ad un attraversamento “azzardato” nel mentre sopraggiungeva l’autoveicolo dell’investitore, pervenendo a tale conclusione attraverso una valutazione di tutti gli elementi in suo possesso e delibando plausibilmente la convergenza tra le dichiarazioni rese nell’immediatezza da coloro che erano presenti al sinistro e i riscontri obiettivi effettuati dalla Polizia stradale giunta “in loco”). (Cassa con rinvio, App. Bari, 10/02/2011) Error on document 257 (511517)[1];

ii: In tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso possa apparire riconducibile alla concomitanza della condotta umana e del fattore naturale, ed autonomo, rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato, il giudice, accertata l’efficienza eziologica della condotta rispetto all’evento, in applicazione della regola di cui all’art. 41 cod. pen., deve procedere, anche con ricorso a criteri equitativi, alla valutazione della causalità giuridica di ogni singola concausa, si da delimitare l’obbligo risarcitorio dell’autore della condotta, con esclusione delle conseguenze dannose determinate dal fortuito. (Nella specie, relativa all’investimento di pedone affetto da morbo di Alzheimer, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione con cui il giudice di secondo grado ha valutato, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante, l’incidenza concorrente di detta patologia con la causa lesiva costituita dal sinistro, apprezzando l’evoluzione propria della malattia, nonchè il suo aggravamento in ragione delle lesioni conseguenti al sinistro stradale). (Cassa con rinvio, App. Bari, 10/02/2011)[2].


[1] CED Cassazione, 2014

[2] CED Cassazione, 2014