Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 19/09/2014) 18/11/2014, n. 24472

7 Lug, 2023

i: L’anomalia della condotta del pedone che, in caso di investimento al di fuori delle strisce di attraversamento, consente di ritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente prevista “iuris tantum” dall’art. 2054, primo comma, cod. civ., non coincide con la mera inosservanza dell’obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito, ma esige la dimostrazione che egli, violando le regole del codice della strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore. (Cassa con rinvio, App. Perugia, 06/12/2010)[1];

ii: In tema di investimento pedonale, la mera violazione, da parte del pedone, dell’obbligo di concedere la precedenza ai veicoli in transito quando attraversi la strada al di fuori dei passaggi pedonali, non basta di per sé ad escludere in toto la colpa del conducente[2].


[1] CED Cassazione, 2014

[2] Quotidiano Giuridico, 2014