i: Nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola che subordina l’operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto, o comunque entro determinati periodi di tempo preventivamente individuati (c.d. clausola claims made mista o impura), non è vessatoria, ma, in presenza di determinate condizioni, può essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero ove applicabile la disciplina del D.Lgs. n. 206/2005 per il fatto di determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e obblighi contrattuali; la relativa valutazione va effettuata dal giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità quando congruamente motivata[1];
ii: Nel ricorso per Cassazione l’omissione dell’esame di fatti, per rilevare ai fini dell’art. 360, n. 5, c.p.c., novellato, deve risolversi in una pretermissione involontaria o accidentale dell’esistenza di quelli, assai prossima per natura a quella che determina l’errore di fatto rilevante per la revocazione (ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4) ma con la differenza che in questo caso del fatto le parti hanno discusso, dovendo altrimenti censurarsi, nei ristretti limiti in cui il controllo di motivazione sia ancora possibile in sede di legittimità, gli effetti del relativo ragionamento o il vizio consistente nell’erronea applicazione delle regole processuali che malamente hanno indotto ad escludere l’esame di quello specifico fatto storico[2].
[1] Nuova Giur. Civ., 2017
[2] Massima redazionale, 2017