Cass. Civ., Sez. II, Ord., (data ud. 26/04/2018) 08/10/2018, n. 24689

In tema di violazione dell’art. 186, comma 2, cod. strada, la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente del veicolo, da sottoporre all’esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell’art. 114 disp. att. c.p.p., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, secondo periodo, c.p.p., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado; deve, invece, escludersi che una tale nullità debba essere personalmente eccepita, a pena di decadenza, dal conducente, non solo nell’immediatezza dell’atto nullo, ma anche successivamente, poiché tale soggetto non ha le conoscenze tecniche indispensabili per apprezzare che l’atto o il mancato atto sia non rispettoso delle regole processuali e che egli debba attivarsi per eccepire ciò, entro certi termini, a pena di decadenza. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE AVEZZANO, 06/11/2014)[1].


[1] CED Cassazione, 2018