Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data ud. 16/11/2017) 01/02/2018, n. 2480

i: E’ esclusa la responsabilità da cose in custodia in capo all’ente proprietario e gestore della strada, munita di guardrail di altezza a norma di legge, per i danni patiti dal superamento del medesimo da parte del conducente di un veicolo che ne aveva, per causa ignota, perso il controllo, non potendo il custode rispondere dei danni cagionati in via esclusiva da una condotta del danneggiato da qualificarsi oggettivamente non prevedibile come corrispondente alla normale regolarità causale nelle condizioni date dei luoghi[1];

ii: In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro[2];

iii: Il caso fortuito, atto a escludere la responsabilità oggettiva del custode, deve essere inteso come evento interruttivo del nesso causale fra la cosa in custodia ed il danno, comprensivo sia del fatto del terzo che di quello dello stesso danneggiato e connotato dai requisiti dell’imprevedibilità ed inevitabilità, intesi anch’essi in senso oggettivo e secondo parametri di regolarità causale, senza che possa assumere alcuna rilevanza il grado di diligenza del custode[3].


[1] Foro It., 2018

[2] CED Cassazione, 2018

[3] Foro It., 2018