Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data ud. 16/11/2017) 01/02/2018, n. 2482

i: Le precipitazioni atmosferiche integrano l’ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell’art. 2051 c.c., allorquando assumano i caratteri dell’imprevedibilità oggettiva e dell’eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cosiddetti dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell’evento atmosferico[1];

ii: In tema di responsabilità per danno cagionato da cose in custodia, di cui all’art. 2051 c.c., l’adozione, da parte dell’autorità amministrativa, di delibere dichiarative dello stato di calamità non costituisce di per sé prova dell’eccezionalità ed imprevedibilità degli eventi meteorici che abbiano causato danni alla popolazione, in quanto il concetto di “calamità naturale” espresso nelle leggi sulla protezione civile si riferisce al danno o al pericolo di danno e alla straordinarietà degli interventi tecnici destinati a farvi fronte, non alle caratteristiche intrinseche degli eventi naturali che di quel danno siano stati la causa o la concausa. (Fattispecie relativa a danni patiti in seguito agli eventi alluvionali verificatisi nel territorio della provincia di Messina negli anni 2009/2010). (Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARCELLONA POZZO DI GOTTO, 28/01/2014)[2].


[1] Quotidiano Giuridico, 2018; Corriere Giur., 2019 nota di SCALERA

[2] CED Cassazione, 2018; Corriere Giur., 2019