Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 08/10/2020) 13/11/2020, n. 25843

Casco protettivo

i: La falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. ricorre quando il giudice di merito fonda la presunzione su un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota; pertanto, è scorretta la conclusione del mancato corretto uso del casco protettivo a bordo di motoveicolo, dedotta dalla sola verificazione di una lesione con esso incompatibile e dall’avvenuto suo sfilamento all’atto del sinistro, senza prendere in considerazione, comparativamente valutandole, ulteriori circostanze pacificamente acquisite agli atti[1];

ii: Il familiare di una persona lesa dall’altrui condotta illecita può subire un pregiudizio non patrimoniale che può assumere il duplice aspetto della sofferenza soggettiva e del conseguito mutamento peggiorativo delle abitudini di vita, la cui prova può essere data anche mediante l’allegazione di fatti corrispondenti a nozioni di comune esperienza, e che deve essere integralmente risarcito, ove ricorrano i caratteri della serietà del danno e della gravità della lesione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso il danno non patrimoniale occorso ai genitori in conseguenza dell’incidente stradale del figlio minorenne e convivente, nonostante l’avvenuta allegazione della sofferenza subìta durante i non pochi giorni in cui quegli era stato in coma e nei periodi in cui ne era stato incerto il recupero, nonché dell’assistenza necessitata dapprima dal lungo ricovero lontano dall’abitazione familiare e poi dalla non semplice riabilitazione). (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO ROMA, 22/01/2019)[2].


[1] Foro It., 2021

[2] CED Cassazione, 2020