Cass. Civ., Sez. VI-3, Ord., (data ud. 22/11/2017) 02/02/2018, n. 2644

Avvocati/onorari

i: Nell’ambito delle spese legali stragiudiziali in caso di sinistro stradale, il loro rimborso rappresenta una ordinaria ipotesi di danno emergente di cui all’art. 1223 c.c.; pertanto come qualsiasi altra voce di danno sarà soggetta alle regole generali: e dunque non sarà dovuto il risarcimento per le spese che la vittima avrebbe potuto evitare con l’ordinaria diligenza (art. 1227, comma 1, c.c.); non sarà dovuto il risarcimento per le spese che, pur necessarie, sono state sostenute in misura esagerata (art. 1227, comma 2, c.c.); non sarà dovuto il risarcimento per le spese non legate da un nesso di causa rispetto al fatto illecito[1];

ii: Le spese di assistenza legale stragiudiziale hanno natura di danno emergente e vanno liquidate secondo le tariffe forensi; la quantificazione del compenso dovuto per tale attività, se determinata in misura compresa tra i minimi e i massimi tariffari, costituisce oggetto di apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità. (Rigetta, TRIBUNALE TARANTO, 21/10/2015)[2].


[1] Danno e Resp., 2018

[2] CED Cassazione, 2018