Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data ud. 23/03/2017) 14/11/2017, n. 26805

In materia di infortunistica stradale

i: In tema di danno non patrimoniale, la natura unitaria dello stesso deve essere intesa come unitarietà rispetto alla lesione di qualsiasi interesse costituzionalmente rilevante non suscettibile di valutazione economica. In tale ottica, “natura unitaria” sta a significare che non v’è alcuna diversità nell’accertamento e nella liquidazione del danno causato dal “vulnus” di un diritto costituzionalmente protetto diverso da quello alla salute, sia esso rappresentato dalla lesione della reputazione, della libertà religiosa o sessuale, della riservatezza o del rapporto parentale; “natura onnicomprensiva” sta, invece, a significare che, nella liquidazione di qualsiasi pregiudizio non patrimoniale, il giudice di merito deve tener conto di tutte le conseguenze che sono derivate dall’evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, onde evitare risarcimenti c.d. “bagattellari”. L’accertamento e la liquidazione del danno non patrimoniale costituiscono, pertanto, questioni concrete e non astratte[1];

ii: Per la liquidazione del danno non patrimoniale, inteso come categoria unitaria che comprende le sottocategorie di danno biologico, morale ed esistenziale, devono essere utilizzate le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, affinché su tutto il territorio nazionale venga adottato un criterio che garantisca equità, e l’eccezione circa l’applicazione di tabelle diverse può essere sollevata anche in sede di appello[2];

iii: Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell’integrità psico-fisica, il giudice d’appello non può rifiutarsi di applicare le tabelle milanesi qualora il punto abbia costituito specifico motivo di gravame, tenuto conto che l’indicazione della diversa parametrazione in sede di formulazione di tale motivo costituisce equivalente del “versare” le tabelle in atti e che può evocarsi il principio iura novit curia in relazione ad un dato ormai assurto a parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico[3].


[1] Massima redazionale, 2017

[2] Quotidiano Giuridico, 2017

[3] Foro It., 2018