Cass. Civ., Sez. Unite, Sent. (data ud. 24/06/2008) 11/11/2008, n. 26972

1° delle c.d. sentenze di San Marino – in materia di responsabilità medica

i: Il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. In particolare, non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata “danno esistenziale”, perché attraverso questa si finisce per rendere anche il danno non patrimoniale di carattere atipico, sia pure attraverso l’individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dall’art. 2059 c.c. (rubricato “danni non patrimoniali”) ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario né è necessitata dall’interpretazione costituzionale di detto articolo, che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona tutelati dalla previsione di alcuni diritti inviolabili nella Costituzione[1];

ii: Il pregiudizio alla vita di relazione – nella specie concernente i rapporti sessuali – allorché dipenda da una lesione dell’integrità psicofisica della persona, costituisce uno dei riflessi negativi della lesione dell’integrità fisica del quale il giudice deve tenere conto nella liquidazione del danno biologico e non può essere fatta valere come distinto titolo di danno, e segnatamente a titolo di danno “esistenziale”. Il predetto danno infatti, trova tutela solo allorquando si assista ad una lesione di un diritto fondamentale, costituzionalmente garantito, rientrando, di conseguenza, nella categoria del danno patrimoniale[2];

iii: Risultano palesemente non meritevoli di tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi che consistano in disagi, fastidi, disappunti, ansie e in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale[3];

iv: Soltanto la lesione di un diritto soggettivo di rilevanza costituzionale può dar luogo, fuori dei casi previsti dalla legge ordinaria, a risarcimento del danno non patrimoniale; questo costituisce sempre danno-conseguenza e necessita, come tale, di specifica allegazione e prova da parte del danneggiato[4];

v: Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge: (a) quando la risarcibilità è prevista in modo espresso (ad es., nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato); (b) quando la risarcibilità del danno in esame, pur non essendo espressamente prevista da una norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione[5];

vi: Il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, all’interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva. È, pertanto, scorretto e non conforme al dettato normativo pretendere di distinguere il c.d. “danno morale soggettivo”, inteso quale sofferenza psichica transeunte, dagli altri danni non patrimoniali: la sofferenza morale non è che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell’unico ed unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sé stante[6];

vii: Va negata la risarcibilità dei danni non patrimoniali c.c.dd. “bagatellari”, ossia di quelli futili od irrisori, ovvero causati da condotte prive del requisito della gravità. Le decisioni dei giudici di pace secondo equità sono censurabili in sede di gravame, per violazione di un principio informatore della materia[7];

viii: Per quanto attiene la responsabilità contrattuale anche dall’inadempimento di una obbligazione contrattuale può derivare un danno non patrimoniale, che sarà risarcibile nei limiti ed alle condizioni già viste (e quindi o nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero quando l’inadempimento abbia leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione)[8];

ix: Il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma non deve generare duplicazioni, ciò sul presupposto che tutte le figure di danno non patrimoniale indicano pregiudizi appartenenti al medesimo tipo. Pertanto, in caso di lesioni della persona: (a) è sbagliata la prassi di liquidare sia il danno morale sia quello biologico; (b) è pure sbagliata la prassi di liquidare nel caso di morte di un familiare sia il danno morale, sia quello da perdita del rapporto parentale[9];

x: Il danno non patrimoniale non è un danno in re ipsa o un danno evento, quindi le circostanze di fatto dalle quali deriva il pregiudizio devono essere allegate dalla parte interessata. Il danno non patrimoniale, una volta allegate le circostanze di fatto da cui deriva, può essere provato nelle forme consuete, anche per presunzioni semplici, fermo restando la possibilità di fondare la decisione sulle nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, c.p.c.)[10];

xi: Quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato. Tale pregiudizio può essere permanente o temporaneo (circostanze delle quali occorre tenere conto in sede di liquidazione, ma irrilevanti ai fini della risarcibilità), e può sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali (ad es., derivanti da lesioni personali o dalla morte di un congiunto): in quest’ultimo caso, però, di esso il giudice dovrà tenere conto nella personalizzazione del danno biologico o di quello causato dall’evento luttuoso, mentre non ne è consentita una autonoma liquidazione. (Cassa con rinvio, App. Venezia, 11 novembre 2004)[11];

xii: L’art. 2059 cod. civ. non disciplina una autonoma fattispecie di illecito, distinta da quella di cui all’art. 2043 c.c., ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito richiesti dall’art. 2043 c.c.: e cioè la condotta illecita, l’ingiusta lesione di interessi tutelati dall’ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell’interesse leso. L’unica differenza tra il danno non patrimoniale e quello patrimoniale consiste pertanto nel fatto che quest’ultimo è risarcibile in tutti i casi in cui ricorrano gli elementi di un fatto illecito, mentre il primo lo è nei soli casi previsti dalla legge. (Cassa con rinvio, App. Venezia, 11 novembre 2004)[12];

xiii: La gravità dell’offesa rappresenta un requisito ulteriore per l’ammissione al risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili[13];

xiv: Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza, che deve essere allegato e provato. Per quanto concerne i mezzi di prova, per il danno biologico la vigente normativa (artt. 138 e 139 D.Lgs. n. 209/2005) richiede l’accertamento medico-legale, che non costituisce, però, strumento esclusivo e necessario; infatti, come è nei poteri del giudice disattendere, motivatamente, le opinioni del consulente tecnico, del pari il giudice può non disporre l’accertamento medico-legale, non solo nel caso in cui l’indagine diretta sulla persona non sia possibile (perché deceduta o per altre cause), ma anche quando lo ritenga, motivatamente, superfluo, e porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti, testimonianze), avvalersi delle nozioni di comune esperienza e delle presunzioni. Per gli altri pregiudizi non patrimoniali può farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva[14];

xv: La violazione della norma art. 2087 c.c., che contempla ipotesi espressamente previste dalla legge e diritti della persona del lavoratore tutelati dalla Costituzione, consente la risarcibilità del danno esistenziale sotto forma di danno non patrimoniale che scaturisce da un inadempimento contrattuale[15].


[1] Resp. civ., 2009; Famiglia e Diritto, 2009

[2] Massima redazionale, 2008

[3] Massima redazionale, 2008

[4] Giur. It., 2009; Giur. It., 2009

[5] Corriere Giur., 2009; Danno e Resp., 2009; Ragiusan, 2009

[6] Corriere Giur., 2009; Danno e Resp., 2009

[7] Corriere Giur., 2009

[8] Danno e Resp., 2009

[9] Corriere Giur., 2009

[10] Corriere Giur., 2009

[11] Mass. Giur. It., 2008; CED Cassazione, 2008

[12] Mass. Giur. It., 2008; CED Cassazione, 2008

[13] Famiglia e Diritto, 2009

[14] Nuova Giur. Civ., 2009

[15] Giur. It., 2009 nota di VIZIOLI