2° delle c.d. sentenze di San Marino – in materia di infortunistica stradale
i: Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (ad es., nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato); e quella in cui la risarcibilità del danno in esame, pur non essendo espressamente prevista da una norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione[1];
ii: Il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, all’interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva. È, pertanto, scorretto e non conforme al dettato normativo pretendere di distinguere il c.d. “danno morale soggettivo”, inteso quale sofferenza psichica transeunte, dagli altri danni non patrimoniali: la sofferenza morale non è che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell’unico ed unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sé stante[2];
iii: Soltanto la lesione di un diritto soggettivo di rilevanza costituzionale può dar luogo, fuori dei casi previsti dalla legge ordinaria, a risarcimento del danno non patrimoniale; questo costituisce sempre danno-conseguenza e necessita, come tale, di specifica allegazione e prova da parte del danneggiato[3];
iv: Non è ammissibile nel nostro ordinamento la concepibilità d’un danno definito “esistenziale”, inteso quale la perdita del fare areddituale della persona. Una simile perdita, ove causata da un fatto illecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmente garantito, costituisce né più né meno che un ordinario danno non patrimoniale, di per sé risarcibile ex art. 2059 c.c., e che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato. Quando, per contro, un pregiudizio del tipo definito in dottrina “esistenziale” sia causato da condotte che non siano lesive di specifici diritti della persona costituzionalmente garantiti, esso sarà irrisarcibile, giusta la limitazione di cui all’art. 2059 c.c.[4];
v: Non sono risarcibili i danni non patrimoniali c.c..dd. “bagatellari”, ossia quelli futili od irrisori, ovvero causati da condotte prive del requisito della gravità, e la liquidazione, specie nei giudizi decisi dal giudice di pace secondo equità, di danni non patrimoniali non gravi o causati da offese non serie, è censurabile in sede di gravame per violazione di un principio informatore della materia. Per quanto attiene la responsabilità contrattuale anche dall’inadempimento di una obbligazione contrattuale può derivare un danno non patrimoniale, che sarà risarcibile nei limiti ed alle condizioni già viste (e quindi o nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero quando l’inadempimento abbia leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione)[5];
vi: Per quanto attiene la liquidazione del danno il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni: deve, pertanto, ritenersi sbagliata la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale sia quello biologico; come pure quella di liquidare nel caso di morte di un familiare sia il danno morale, sia quello da perdita del rapporto parentale: gli uni e gli altri, per quanto detto, costituiscono infatti pregiudizi del medesimo tipo[6];
vii: Per quanto attiene la prova del danno essa può fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l’onere del danneggiato gli elementi di fatto dai quali desumere l’esistenza e l’entità del pregiudizio[7];
viii: Nell’ipotesi in cui il fatto illecito si configuri anche solo astrattamente come reato, è risarcibile anche il danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi inerenti la persona non presidiati da diritti costituzionali, purché meritevoli di tutela in base all’ordinamento[8];
ix: In assenza di reato, e al di fuori dei casi determinati dalla legge, pregiudizi di tipo esistenziale sono risarcibili purché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente protetto[9];
x: Nelle cause in cui il giudice di pace decide secondo equità, l’art. 2059 c.c., nella sua lettura costituzionalmente orientata, va considerato principio informatore della materia in tema di risarcimento del danno non patrimoniale[10];
xi: Anche dall’inadempimento di una obbligazione contrattuale può derivare un danno non patrimoniale, il cui risarcimento è regolato secondo le norme dettate in materia di responsabilità contrattuale[11];
xii: Va cassata, in parte qua, la pronuncia di merito che abbia negato ai genitori il risarcimento del danno patrimoniale futuro conseguente alla perdita delle contribuzioni economiche che il figlio, deceduto per il fatto illecito di un terzo, avrebbe effettuato a loro favore, senza dar ragione del mancato utilizzo delle presunzioni, fondate sugli elementi forniti dai danneggiati (nella specie, dovevano essere presi in considerazione l’attività lavorativa svolta dal figlio minorenne, il modesto reddito del padre, la qualità di casalinga della madre, nonché la convivenza tra i familiari[12];
xiii: È corretta la statuizione con cui il giudice di merito, avendo liquidato a titolo di danno morale per la perdita di uno stretto congiunto una somma palesemente esorbitante rispetto a quella spettante per il mero danno da patema d’animo transeunte, ha rigettato la richiesta di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto avrebbe dato luogo ad una duplicazione risarcitoria[13];
xiv: Va cassata, in parte qua, la pronuncia di merito che abbia liquidato soltanto cinquemila euro, a fronte del danno morale subìto dalla vittima di un illecito nel limitato intervallo di tempo tra le lesioni e la morte, qualora la vittima (nella specie, una persona di giovane età gravemente ustionata in un sinistro stradale) sia rimasta lucida durante l’agonia (nella specie, protrattasi per undici ore, con la consapevolezza della imminente fine della vita)[14].
[1] Danno e Resp., 2009
[2] Danno e Resp., 2009
[3] Giur. It., 2009
[4] Danno e Resp., 2009
[5] Danno e Resp., 2009
[6] Danno e Resp., 2009
[7] Danno e Resp., 2009
[8] Foro It., 2009
[9] Foro It., 2009
[10] Foro It., 2009 nota di PALMIERI, PARDOLESI
[11] Foro It., 2009 nota di PALMIERI, PARDOLESI
[12] Foro It., 2009
[13] Foro It., 2009
[14] Foro It., 2009 nota di PALMIERI, PARDOLESI