Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 13/11/2013) 12/12/2013, n. 27855

In tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente, ai fini del riparto dell’onere probatorio l’attore deve provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia con l’allegazione di qualificate inadempienze, astrattamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, restando poi a carico del debitore convenuto l’onere di dimostrare che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno. (Rigetta, App. Catania, 30/03/2007)[1].


[1] CED Cassazione, 2013