Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 04/07/2019) 11/11/2019, n. 28993

In tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la perdita di chance a carattere non patrimoniale consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze) conseguente – secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica – alla condotta colposa del sanitario ed integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza di una perdita di chance rilevando che, anche in caso di corretta esecuzione della prestazione sanitaria, la possibilità di sopravvivenza della paziente era talmente labile e teorica da non poter essere determinata neppure in termini probabilistici). (Rigetta, CORTE D’APPELLO MILANO, 15/09/2017)[1].


[1] CED Cassazione, 2019; Danno e Resp., 2020 nota di PUCELLA; Corriere Giur., 2020 nota di CALVO; Nuova Giur. Civ., 2020 nota di FRENDA; Studium juris, 2020