i: In tema di responsabilità sanitaria, le norme poste dagli artt. 3, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e dall’art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore. (Rigetta, CORTE D’APPELLO L’AQUILA, 26/02/2016)[1];
ii: Le norme sostanziali contenute nella legge n. 189/ 2012, al pari di quelle di cui alla legge n. 24/2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore, a differenza di quelle che, richiamando gli artt. 138 e 139 del codice civile delle assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi[2].
[1] CED Cassazione, 2019; Studium juris, 2020
[2] Nuova Giur. Civ., 2020