i: In tema di scontro tra veicoli, l’accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta, di per sé, il superamento della presunzione di colpa concorrente dell’altro, all’uopo occorrendo che quest’ultimo fornisca la prova liberatoria, ovvero la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza, e di essere stato messo in condizioni di non potere fare alcunché per evitare il sinistro. (Nella specie la S.C. ha ritenuto censurabile la sentenza di merito perché non aveva accertato se l’autovettura procedesse a una velocità non superiore a quella massima vigente all’epoca del sinistro e se le condizioni ambientali non richiedessero una velocità inferiore). (Cassa con rinvio, App. Palermo, 24 Maggio 2004)[1];
ii: L’accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 652 cod. proc. pen., nel giudizio civile di danno, nel quale, in tal caso, compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio, e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all’esito del processo penale. (Cassa con rinvio, App. Palermo, 24 Maggio 2004)[2].
[1] Mass. Giur. It., 2006; CED Cassazione, 2006; Arch. Giur. Circolaz., 2007; Arch. Giur. Circolaz., 2007
[2] Mass. Giur. It., 2006; CED Cassazione, 2006; Arch. Giur. Circolaz., 2007