Cass. Civ., Sez. VI-3, Ord., (data ud. 18/10/2018) 13/12/2018, n. 32372

“Apprezzabile lasso di tempo” e c.d. danno catastrofale

i: Il danno alla salute che può patire la vittima di lesioni personali, la quale sopravviva quodam tempore e poi deceda a causa della gravità delle lesioni, dal punto di vista medico-legale può consistere solo in una invalidità temporanea, ossia nella forzosa rinuncia, durante il periodo di malattia, alle ordinarie attività non spiacevoli cui la vittima stessa si sarebbe altrimenti dedicata, se fosse rimasta sana. Normalmente, il “lasso apprezzabile di tempo” che rende risarcibile detto danno dovrà essere superiore alle 24 ore: ma, in astratto, non potrebbe escludersi a priori l’apprezzabilità del danno in esame anche per periodi inferiori[1];

ii: Va confermata la sentenza di merito che, in caso di incidente stradale che abbia causato, dopo due ore di sopravvivenza, il decesso della vittima, abbia ritenuto non configurabile un danno alla salute suscettibile di accertamento medico-legale ed escluso il risarcimento del danno morale da formido mortis ove la vittima, nell’intervallo di tempo intercorso tra l’evento lesivo e l’exitus, non sia stata cosciente e, quindi, non abbia avuto consapevolezza della fine imminente[2];

iii: Le espressioni “danno terminale”, “danno tanatologico”, “danno catastrofale” non corrispondono ad alcuna categoria giuridica, ma possono avere al massimo un valore descrittivo, e neanche preciso. Il danno da invalidità temporanea patito da chi sopravviva quodam tempore ad una lesione personale mortale è un danno biologico, da accertare con gli ordinari criteri della medicina legale, e da liquidare avendo riguardo alle specificità del caso concreto. La formido mortis patita da chi, cosciente e consapevole, sopravviva quodam tempore ad una lesione personale mortale, è un danno non patrimoniale, da accertare con gli ordinari mezzi di prova, e da liquidare in via equitativa avendo riguardo alle specificità del caso concreto[3];

iv: Nel caso di morte di un soggetto causata da lesioni personali, il danno biologico temporaneo sussiste, se la lesione della salute si sia protratta per un tempo apprezzabile, tale da consentire l'”accertabilità medico legale”, posta a fondamento del danno biologico temporaneo stesso[4].


[1] Corriere Giur., 2019

[2] Foro It., 2019

[3] Sito Il caso.it, 2019

[4] Nuova Giur. Civ., 2019