Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data ud. 18/09/2014) 23/02/2015, n. 3569

Nell’ambito del cosiddetto danno da nascita indesiderata (ricorrente quando, a causa del mancato rilievo dell’esistenza di malformazioni congenite del feto, la gestante perda la possibilità di interrompere la gravidanza), deve essere rimessa alle Sezioni Unite la risoluzione del contrasto concernente la questione relativa all’onere probatorio e quella attinente alla legittimazione del nato alla richiesta risarcitoria[1].


[1] Danno e Resp., 2015