Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data ud. 05/12/2017) 15/02/2018, n. 3693

La mera individuazione di profili di colpa nella condotta del sanitario non è sufficiente all’affermazione della sua responsabilità, richiedendosi anche la ricorrenza del nesso di causa tra la condotta colposa e l’evento di danno, costituente oggetto di un ulteriore ed autonomo accertamento giudiziale, cosicché la sussistenza della prima non comporta – di per sé – la dimostrazione del secondo e viceversa[1].


[1] Massima redazionale, 2018