Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data ud. 05/10/2018) 14/02/2019, n. 4309

In materia di responsabilità medica

In caso di responsabilità per contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, opera la “compensatio lucri cum damno” fra l’indennizzo ex l. n. 210 del 1992 e il risarcimento del danno anche laddove non vi sia coincidenza fra il danneggiante e il soggetto che eroga la provvidenza – nella specie, rispettivamente, Azienda Sanitaria Locale e Regione Umbria, allorquando possa comunque escludersi che, per effetto del diffalco, si determini un ingiustificato vantaggio per il responsabile, benché la l. n. 210 del 1992 non preveda un meccanismo di surroga e rivalsa sul danneggiante in favore di chi abbia erogato l’indennizzo. (Rigetta, CORTE D’APPELLO PERUGIA, 22/02/2016)[1].


[1] CED Cassazione, 2019; Giur. It., 2020 nota di DI MARTINO