Cass. Civ., Sez. VI-2, Ord., (data ud. 12/11/2013) 24/02/2014, n. 4405

i: Qualora ai sanitari presso i quali sia stato soccorso il conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale sia richiesto il prelievo ematico preordinato all’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, al trasgressore, previa informazione al medesimo della finalità per cui è effettuato il prelievo ematico, deve essere dato l’avviso delle facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia[1];

ii: Per l’accertamento del tasso alcoolemico dei conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’art. 186, comma 5, del codice della strada consente di ricorrere all’esame ematico, proprio delle strutture sanitarie e ad esse confacente per l’accuratezza dei risultati e l’affidabilità della sede scientifica. Il conducente può rifiutare di sottoporsi al prelievo, ma ciò lo espone alle sanzioni previste dall’art. 186, comma 7, del codice della strada. (Cassa con rinvio, Trib. Ancona, 11/04/2011)[2].


[1] Quotidiano Giuridico, 2014

[2] CED Cassazione, 2014