In materia di responsabilità medica
“Va affermato il principio che, anche nel caso in cui il danno conseguente a emotrasfusioni o alla somministrazione di emoderivati sia imputabile ad un’azienda sanitaria locale, deve trovare applicazione la compensatio lucri cum damno, mediante diffalco dell’indennizzo erogato ex L. n. 210 del 1992 dall’importo da liquidare a titolo di risarcimento del danno”.