Cass. Civ., Sez. Unite, (data ud. 10/04/2002) 10/04/2002, n. 5119

Principio indennitario e principi generali in materia di assicurazione contro i danni

i: All’assicurazione contro le disgrazie accidentali non mortali, in quanto partecipe della funzione indennitaria propria dell’assicurazione contro i danni, si applica l’art. 1910, commi 1 e 2, c.c., il quale – imponendo, in caso di stipulazione di più assicurazioni per il medesimo rischio, l’onere per l’assicurato di dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore, e prevedendo, in caso di omissione dolosa dell’avviso, l’esonero degli assicuratori dal pagamento dell’indennità – mira ad evitare che l’assicurato, ottenendo l’indennizzo da più assicuratori, persegua fini di lucro conseguendo un indebito arricchimento. Detta norma, invece, non trova applicazione in caso di assicurazione contro gli infortuni mortali, essendo questa forma di assicurazione assimilabile all’assicurazione sulla vita[1];

ii: Nel contratto di assicurazione contro gli infortuni mortali il rischio assicurato, collegato alla specifica causa di infortunio, è l’evento morte, sicchè beneficiario dell’indennizzo non è l’assicurato, ma un terzo; pertanto, non sorgendo la necessità di tutela del principio indennitario, non è applicabile a tale rapporto la disposizione che prevede, in caso di omissione dolosa di avviso della stipulazione di diverse polizze per il medesimo rischio, il venir meno del diritto all’indennità[2]; (iii) Nella coassicurazione si costituiscono separati rapporti fra i vari assicuratori, ciascuno dei quali, senza vincolo di solidarietà con gli altri, è titolare delle sole posizioni soggettive, sostanziali e processuali, relative al proprio rapporto[3].


[1] Mass. Giur. It., 2002; Diritto e Giustizia, 2002; Resp. Civ. e Prev., 2002; Danno e Resp., 2002; Foro It., 2002; Giust. Civ., 2002; Arch. Civ., 2003

[2] Danno e Resp., 2002

[3] Giust. Civ., 2002