Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data ud. 05/07/2019) 15/01/2020, n. 515

i: In tema di liquidazione del danno alla persona, è irrilevante il rifiuto del danneggiato di sottoporsi ad una emotrasfusione al fine di diminuire l’entità di tale danno, atteso che non sussiste alcun obbligo a suo carico di accettare questo trattamento medico, non essendo il suo rifiuto inquadrabile nell’ipotesi del concorso colposo del creditore previsto dall’art. 1227 c.c.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto applicabile l’art. 1227 c.c. ad una vittima di sinistro stradale cagionato dalla colpevole condotta di un terzo, solo perché si era messa alla guida con la consapevolezza di non voler essere sottoposta, per scelta religiosa, ad emostrasfusioni). (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO ROMA, 25/05/2017)[1];

ii: In tema di nesso di causalità, la condotta non colposa del danneggiato è equiparata ad una concausa naturale dell’evento, con la conseguenza che essa non giustifica una riduzione, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., del risarcimento dovuto dal danneggiante.(Nella specie il rifiuto di sottoporsi ad emostrasfusioni dovuto a scelta religiosa è stato ritenuto condotta non colposa, ininfluente sulla determinazione del danno risarcibile). (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO ROMA, 25/05/2017)[2];

iii: Posto che in sede di valutazione della causalità materiale è possibile operare una comparazione solo tra una pluralità di condotte umane colpevoli e non tra una causa umana imputabile ed una concausa non imputabile o tra una causa naturale ed una concausa umana imputabile, deve escludersi che il rifiuto di sottoporsi ad emotrasfusione, basato su convinzioni religiose, possa essere apprezzato quale fattore causale concorrente con la condotta del danneggiante responsabile del sinistro stradale astrattamente idonea a determinare l’evento (nella specie, è stata cassata la decisione di merito, nella quale era stato considerato come causalmente concorrente il rifiuto di effettuare una trasfusione di sangue, che avrebbe evitato l’esito mortale per la vittima di un sinistro stradale con probabilità compresa tra il 50 ed il 65 per cento)[3];

iv: In tema di liquidazione del danno alla persona, non può operarsi una riduzione proporzionale del quantum debeatur in ragione della minore gravità dell’apporto causale del danneggiante, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli e non tra una causa umana imputabile ed una concausa umana non imputabile come il legittimo rifiuto del danneggiato di sottoporsi ad emotrasfusione in virtù delle sue credenze religiose[4].


[1] CED Cassazione, 2020; Studium juris, 2020

[2] CED Cassazione, 2020; Foro It., 2020; Studium juris, 2020

[3] Danno e Resp., 2020

[4] Nuova Giur. Civ., 2020 nota di RUGGIERO